DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
9 Novembre 2012
Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile. (13A00827)
(GU n.27 del 1-2-2013)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Istituzione del Servizio nazionale della
Protezione Civile» e, in particolare, l’articolo 18, che al comma 1
disciplina le modalita’ per promuovere la piu’ ampia partecipazione
delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile alle
attivita’ di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in
occasione di calamita’ naturali, catastrofi o degli altri eventi
oggetto della legge medesima, e che al comma 3 rinvia la definizione
dei modi e delle forme di partecipazione delle organizzazioni di
volontariato alle attivita’ di Protezione Civile ad un apposito
regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica
secondo le procedure di cui all’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’articolo 107, comma 1, che
stabilisce la competenza dello Stato in materia di indirizzo,
promozione e coordinamento delle attivita’ delle amministrazioni
dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province,
dei comuni, delle comunita’ montane, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e
privata presente sul territorio nazionale in materia di Protezione
Civile, e l’articolo 108, comma 1, lettera a), punto 7), che
attribuisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per
l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,
n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita’ di
Protezione Civile», con il quale e’ stata data attuazione alla
richiamata disposizione contenute nell’articolo 18, comma 3, della
legge n. 225/1992;
Considerato che il predetto Regolamento contiene la disciplina
generale delle modalita’ di partecipazione delle organizzazioni di
volontariato alle attivita’ di Protezione Civile relativamente alla
definizione e al riconoscimento delle diverse tipologie di
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, alla promozione
e realizzazione delle attivita’ formative ed addestrative finalizzate
al miglioramento della capacita’ operative delle organizzazioni e dei
volontari ad esse appartenenti, nonche’ alla partecipazione delle
organizzazioni alle attivita’ operative in vista o in occasione degli
eventi di cui all’articolo 2, della legge n. 225/1992;
Visto l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, e successiva modificazioni ed integrazione, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita’ di Protezione Civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»,
che prevede, in particolare, che il Presidente del Consiglio dei
Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di
previsione e prevenzione dei rischi, nonche’ i programmi nazionali di
soccorso e i piani per l’attuazione delle conseguenti misure di
emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali;
Visto l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.
152, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, al
fine di assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato all’attivita’ di Protezione Civile, predispone i
relativi indirizzi operativi ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Ritenuto necessario adottare i predetti indirizzi operativi, anche
al fine di migliorare il coordinamento operativo nelle attivita’ del
volontariato di Protezione Civile, precisando, anche alla luce
dell’applicazione pratica riscontrata a partire dall’entrata in
vigore del Regolamento medesimo, ambiti operativi e modalita’ di
attuazione di talune delle disposizioni in esso contenute;
Dato atto che sono comunque fatte salve le competenze delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto
dallo Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione;
Viste le note del 5 marzo 2012, del 29 marzo 2012 e del 20 febbraio
2012 con le quali hanno espresso il proprio parere favorevole,
rispettivamente, il Presidente della Consulta Nazionale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio
2008, il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana ed il
Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico,
per quanto di interesse delle due strutture operative;
Considerato che taluni temi trattati nei presenti indirizzi
operativi sono stati oggetto di approfondimento in occasione degli
«Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile», svoltisi a
Roma dal 13 al 15 aprile 2012 e che nel documento conclusivo
approvato dall’assemblea dei delegati sono contenuti auspici conformi
al contenuto dei medesimi;
Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata istituita con il
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del giorno
21 giugno 2012;
A d o t t a
i seguenti indirizzi operativi
finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle
organizzazioni di volontariato all’attivita’ di Protezione Civile
Premesse e finalita’.
Il volontariato di Protezione Civile costituisce una componente
fondamentale del Servizio nazionale della Protezione Civile e dei
sistemi regionali e locali che lo compongono. La qualificazione come
struttura operativa consente alle organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile di prendere attivamente parte a tutte le attivita’
previste dalla legge: la previsione, la prevenzione, l’intervento di
soccorso ed il supporto per il rapido ritorno alle normali condizioni
di vita nei territori interessati.
La legislazione tutela l’autonomia del volontariato, anche nel
particolare settore della Protezione Civile, e pone la sua promozione
tra gli obiettivi primari in capo allo Stato, alle Regioni e agli
Enti locali.
Il Regolamento adottato con il decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, (di seguito «Regolamento») e’ uno
strumento di straordinaria efficacia per assicurare la piena
partecipazione delle organizzazioni di volontariato agli interventi
in emergenza, alle attivita’ di previsione e prevenzione dei rischi
nonche’ a quelle di pianificazione delle emergenze. Gli istituti in
esso contenuti hanno consentito di conseguire risultati positivi sia
nelle attivita’ preparatorie e formative che in quelle di intervento
operativo, anche nelle emergenze di piu’ vaste dimensioni.
E’ ora necessario procedere al consolidamento dei risultati
conseguiti ed alla contestuale stabilizzazione del ruolo del
volontariato di Protezione Civile nell’ambito del Servizio nazionale
istituito nel 1992.
I presenti indirizzi operativi si focalizzano sulla partecipazione
delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, nelle
diverse forme associative che la legge consente, alle attivita’ di
previsione, prevenzione e soccorso da svolgere in vista o in
occasione degli eventi individuati dall’articolo 2, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche’ alle attivita’ di formazione
ed addestramento nella stessa materia.
Gli eventi individuati dalla predetta disposizione sono articolati
in tre tipologie, le prime due delle quali (lettere a. e b.) possono
essere attribuite latu sensu al mondo dell’operativita’ su scala
locale o regionale. L’ultima (lettera c.) e’, invece, rappresentativa
del mondo dell’operativita’ su scala nazionale. Nelle more della
piena attuazione delle disposizioni contenute in materia di
Protezione Civile nel cosiddetto «federalismo amministrativo», varato
con la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni, nonche’ disciplinato dagli articoli 107 e 108 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il regolamento ha ritenuto
opportuno assimilare ed omogeneizzare la trattazione di tutte le
attivita’ da svolgersi a cura dei volontari di Protezione Civile,
indipendentemente dall’ambito territoriale ed operativo di
riferimento, introducendo un apposito periodo di supplenza dello
Stato, in attesa che, secondo quanto previsto dall’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, le Regioni e le
Province Autonome legiferassero sul tema, garantendo la piena
funzionalita’ degli istituti contenuti nel regolamento anche a
livello locale.
Tutto cio’ premesso, in attuazione di quanto previsto dall’articolo
5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e
dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al
fine di assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato all’attivita’ di Protezione Civile, nel predetto quadro
ordinamentale vengono emanati specifici indirizzi operativi con
l’obiettivo di perseguire le seguenti finalita’:
valorizzare la partecipazione delle organizzazioni nello
svolgimento di tutte le attivita’ previste dalla legge n. 225/1992;
promuovere l’assunzione da parte delle Regioni e degli Enti
locali della piena responsabilita’ delle funzioni ad esse attribuite
dalle disposizioni vigenti in materia di organizzazione ed impiego
del volontariato di Protezione Civile, dando attuazione a quanto
previsto dall’articolo 15 del Regolamento;
semplificare ed agevolare l’applicazione degli istituti contenuti
nel Regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni previste
dagli articoli 8, 9 e 10 e finalizzate a consentire la piena
partecipazione delle organizzazioni alle attivita’ di previsione,
prevenzione ed intervento in vista o in occasione degli eventi
oggetto della legge n. 225/1992, nonche’ le attivita’ formative ed
addestrative nei medesimi campi;
promuovere l’integrazione dei sistemi di riconoscimento e
coordinamento delle organizzazioni di competenza dello Stato e delle
Regioni, riconfigurando in tal senso la struttura dell’elenco
nazionale previsto dall’articolo 1 del Regolamento.
1. Elenco nazionale delle Organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile (Art. 1 d.P.R. n. 194/2001)
1.1. L’Elenco nazionale.
Le organizzazioni che intendono partecipare alle attivita’ di
previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi
individuati dall’articolo 2 della legge n. 225/1992, come integrati
dalle disposizioni in materia di interventi all’estero (decreto-legge
n. 90/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152/2005)
nonche’ svolgere attivita’ formative ed addestrative nelle medesime
materie, devono essere iscritte nell’elenco nazionale delle
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto
dall’articolo 1 del Regolamento.
Possono essere iscritte nell’elenco nazionale le organizzazioni
aventi i requisiti specificati dall’articolo 1, comma 1, del
Regolamento, nelle diverse forme organizzative ed articolazioni
operative disciplinate dai rispettivi statuti, ed i gruppi comunali
di Protezione Civile.
L’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile previsto dall’articolo 1 del Regolamento e’
costituito dalla sommatoria:
degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai sensi
del comma 3, in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 agosto
1991, n. 266, nonche’ dalle rispettive legislazioni regionali in
materia di Protezione Civile, detti «elenchi territoriali del
volontariato di Protezione Civile»;
dell’elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito
«Dipartimento della Protezione Civile») ai sensi del comma 4, detto
«elenco centrale del volontariato di Protezione Civile».
L’accesso ai benefici previsti dal Regolamento e’ consentito a
tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e
nell’elenco centrale, fin dal momento dell’iscrizione.
Tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e
nell’elenco centrale possono essere attivate e chiamate ad operare in
caso di eventi di rilievo nazionale.
Il possesso dei requisiti di idoneita’ tecnico-operativa necessari
per l’iscrizione agli elenchi territoriali o all’elenco centrale deve
essere verificato periodicamente, secondo tempistiche di
aggiornamento stabilite preventivamente e, comunque, non superiori a
tre anni.
1.2. Gli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile.
Le organizzazioni che intendono operare per attivita’ od eventi di
rilievo regionale o locale devono essere iscritte negli elenchi
territoriali del volontariato di Protezione Civile, ossia nell’elenco
della regione nella quale hanno la propria sede operativa. Le
iscrizioni, le cancellazioni e tutte le variazioni negli elenchi
territoriali sono contestualmente notificate ai Comuni interessati,
affinche’ i Sindaci, in qualita’ di autorita’ comunali di Protezione
Civile, dispongano di un quadro completo e costantemente aggiornato
delle potenzialita’ del volontariato di Protezione Civile disponibili
sul territorio di competenza.
L’elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile viene
istituito appositamente e separatamente dal registro delle
organizzazioni di volontariato previsto dall’articolo 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266. Le organizzazioni che ne hanno i requisiti
possono essere iscritte ad entrambi.
L’iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto
necessario e sufficiente per l’attivazione e l’impiego delle
organizzazioni da parte delle autorita’ locali di Protezione Civile
del proprio territorio (le regioni, le provincie e i comuni), anche
ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10
del Regolamento.
Possono iscriversi negli elenchi territoriali del volontariato di
Protezione Civile:
a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della
legge n. 266/1991 aventi carattere locale;
b) le organizzazioni di altra natura purche’ a componente
prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;
c) i gruppi comunali e intercomunali;
d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle
categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.
Possono, inoltre, iscriversi negli elenchi territoriali i
coordinamenti territoriali che raccolgono piu’ gruppi od
organizzazioni delle suindicate tipologie, ove esistenti e costituiti
nel rispetto delle apposite discipline regionali o provinciali. Un
medesimo coordinamento puo’ comprendere al suo interno organizzazioni
appartenenti a tutte e 4 le categorie sopra individuate.
Al fine di consentire la necessaria ottimizzazione della gestione
delle risorse effettivamente disponibili sul territorio in caso di
emergenze nazionali, le articolazioni locali di organizzazioni a
diffusione sovra-regionale o nazionale di cui alla lettera d), al
momento dell’iscrizione devono comunicare esplicitamente la propria
partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della
struttura centrale dell’organizzazione di appartenenza, nell’ambito
della rispettiva colonna mobile nazionale. Qualora tale
partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata
tempestivamente. Le predette comunicazioni devono essere notificate
contestualmente anche ai Comuni ove hanno sede le organizzazioni, al
fine di consentire la necessaria ottimizzazione delle risorse
effettivamente disponibili sul territorio sia in occasione di
emergenze di rilievo locale sia per il supporto e la partecipazione
alle attivita’ ordinarie di Protezione Civile a livello comunale, ivi
comprese quelle prevista dall’articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 194/2001.
Le modalita’ per richiedere l’iscrizione negli elenchi territoriali
sono disciplinate dalle rispettive legislazioni regionali che
determinano altresi’ i necessari requisiti di idoneita’
tecnico-operativa delle organizzazioni e la periodicita’ di
aggiornamento del possesso dei medesimi. Tali requisiti devono,
comunque, soddisfare i seguenti 3 criteri minimi di base:
1. esplicitazione, nell’ambito dello statuto o dell’atto
costitutivo, delle seguenti caratteristiche:
a. assenza di fini di lucro;
b. esplicitazione dello svolgimento di attivita’ di Protezione
Civile;
c. presenza prevalente della componente volontaria;
2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori
ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali,
passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici (1) , da attestarsi mediante autocertificazione da
sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi
comunali e intercomunali il presente requisito e’ riferito
esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di
incarichi operativi direttivi);
3. aver realizzato nel precedente triennio attivita’ di
Protezione Civile a carattere locale, regionale o nazionale
riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (questa
condizione non e’ necessaria in fase di prima iscrizione).
Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente
lettera a) e’ inoltre richiesto il seguente 4° requisito minimo di
base:
4. democraticita’ della struttura ed elettivita’ delle cariche
associative.
Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali possono
operare anche per attivita’ od eventi di rilievo nazionale. In tal
caso il Dipartimento della Protezione Civile attiva le organizzazioni
mediante la Regione di appartenenza, che provvede altresi’ al
conseguente coordinamento operativo. Sono fatte salve le specifiche
disposizioni relative alle sezioni delle organizzazioni di rilievo
nazionale iscritte nell’elenco centrale.
L’iscrizione, la gestione e la cancellazione dagli elenchi
territoriali e’ disciplinata dalle rispettive disposizioni regionali.
Al fine di armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia
di volontariato di Protezione Civile agli indirizzi operativi qui
esposti, le Regioni provvedono ai necessari adempimenti entro il
termine di 180 giorni previsto dal paragrafo 3 dei presenti
indirizzi.
1.3. L’Elenco centrale del volontariato di Protezione Civile.
Le organizzazioni iscritte nell’elenco centrale del volontariato di
Protezione Civile, e le eventuali rispettive sezioni locali e
articolazioni territoriali come di seguito specificate, possono
operare in caso di eventi o attivita’ di rilievo nazionale.
L’iscrizione nell’elenco centrale costituisce il presupposto
necessario e sufficiente per l’attivazione e l’impiego delle
organizzazioni da parte dell’autorita’ nazionale di Protezione Civile
(il Dipartimento della Protezione Civile), anche ai fini
dell’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del
Regolamento.
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco centrale del
volontariato di Protezione Civile:
a) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni
di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 diffuse
in piu’ regioni o province autonome;
b) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni
di altra natura purche’ a componente prevalentemente volontaria e
diffuse in piu’ regioni o province autonome;
c) organizzazioni appartenenti alle categorie a) e b) prive di
articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche
ritenute dal Dipartimento della Protezione Civile di particolare
rilevanza ed interesse a livello nazionale;
d) le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali ed
intercomunali di Protezione Civile.
Le modalita’ per richiedere l’iscrizione nell’elenco centrale sono
disciplinate dal Dipartimento della Protezione Civile nel rispetto
del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, assicurando
la distinzione delle quattro categorie sopra richiamate.
I requisiti strutturali e le caratteristiche di capacita’
tecnico-operativa di rilievo nazionale delle organizzazioni che
chiedono l’iscrizione nell’elenco centrale sono i seguenti:
1. esplicitazione, nell’ambito dello statuto o dell’atto
costitutivo, delle seguenti caratteristiche:
a. assenza di fini di lucro;
b. esplicitazione, dello svolgimento di attivita’ di Protezione
Civile;
c. presenza prevalente della componente volontaria;
2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori
ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali,
passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici (2) , da attestarsi mediante autocertificazione da
sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge;
3. rilevanza operativa nazionale argomentata con riferimento ai
seguenti parametri:
in fase di prima iscrizione:
dimensioni e diffusione sul territorio nazionale;
partecipazione documentata ad attivita’ ed interventi a
carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento
della Protezione Civile;
strutturazione organizzativa che presenti un’effettiva
capacita’ di coordinamento e mobilitazione del livello centrale;
possesso di un meccanismo di mobilitazione operativo h24,
anche mediante la gestione di una sala operativa nazionale;
capacita’ specifica in particolari settori di interesse
strategico del Dipartimento della Protezione Civile;
ai fini della conferma periodica dell’iscrizione:
conferma dei requisiti su elencati;
partecipazione documentata ad attivita’ ed interventi a
carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento
della Protezione Civile relativi al precedente triennio.
Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente
lettera a) e’ inoltre richiesto il seguente 4° requisito minimo di
base:
4. democraticita’ della struttura ed elettivita’ delle cariche
associative.
I requisiti di cui al punto 3 possono essere articolati anche con
riferimento ad attivita’ diverse da quelle finalizzate agli
interventi di emergenza (quali la diffusione della conoscenza di
Protezione Civile, l’informazione alla popolazione in tema di
previsione e prevenzione dei rischi, la formazione) a condizioni che
venga mantenuta la caratteristica di unitarieta’ del meccanismo di
mobilitazione.
L’iscrizione nell’elenco centrale di un’organizzazione diffusa in
piu’ regioni puo’ comportare il riconoscimento anche delle sezioni
locali ed articolazioni territoriali segnalate dalla struttura
nazionale dell’organizzazione medesima come operative per attivita’
di rilievo nazionale, vale a dire incluse nel dispositivo di
mobilitazione della rispettiva colonna mobile nazionale. Al riguardo
si richiama quanto precedentemente precisato in ordine al necessario
coordinamento informativo delle articolazioni locali delle
organizzazioni che risultino iscritte anche negli elenchi
territoriali.
L’aggiornamento della segnalazione delle sezioni locali ed
articolazioni territoriali operative per attivita’ di rilievo
nazionale deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di
emergenza possono essere segnalate anche ulteriori sezioni od
articolazioni, purche’ in possesso dei necessari requisiti. La
segnalazione deve essere inviata, per opportuna conoscenza, anche
alla Regione dove ha sede la sezione/articolazione locale, ove essa
risulti iscritta nel rispettivo elenco territoriale.
In previsione di interventi per emergenze di livello nazionale, il
Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono
preventivamente con le organizzazioni, per quanto di rispettiva
competenza, i necessari accordi e protocolli operativi volti ad
assicurare la possibile contestuale operativita’ di sezioni od
articolazioni locali sia nell’ambito della rispettiva colonna mobile
regionale o provinciale, sia nell’ambito della colonna mobile
nazionale dell’organizzazione di appartenenza, predisponendo altresi’
idonee procedure per garantire la tempestiva circolazione delle
relative comunicazioni e, in caso di attivazione, la necessaria
informazione alla Regione di provenienza dell’organizzazione.
La cancellazione dall’elenco centrale e’ disposta, con
provvedimento motivato, dal Dipartimento della Protezione Civile per
comprovati e gravi motivi, anche su segnalazione delle autorita’
regionali e locali di Protezione Civile.
1.4. Gestione informatizzata dell’Elenco nazionale delle
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile
Al fine di consentire l’aggiornamento in tempo reale dell’elenco
nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e
la sua pubblica consultazione, il Dipartimento della Protezione
Civile e le strutture di Protezione Civile delle Regioni mettono a
punto strumenti e modalita’ per la gestione informatizzata degli
elenchi territoriali e dell’elenco centrale, avendo cura, in
particolare, di assicurare la tempestiva circolazione e la piena
condivisione delle informazioni utili nei casi di duplice
operativita’ locale e nazionale.
Il Dipartimento della Protezione Civile e le amministrazioni
interessate provvedono all’attuazione degli indirizzi forniti nel
presente paragrafo 1 senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Benefici normativi a favore dei volontari di Protezione Civile e
delle loro organizzazioni (Articoli 9 e 10 d.P.R. n. 194/2001)
L’attivazione delle organizzazioni e l’autorizzazione
all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e
10 del Regolamento e’ finalizzata alla partecipazione delle medesime
alle attivita’ di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in
vista degli eventi elencati nell’articolo 2, comma 1, della legge n.
225/1992 e alle attivita’ addestrative e formative nel medesimo
campo.
L’attivazione deve contenere:
l’evento o l’attivita’ di riferimento;
la decorrenza;
il termine delle attivita’ (in caso di interventi di emergenza
puo’ essere specificato che essa e’ valida fino a cessata esigenza);
le modalita’ di accreditamento dei volontari e di rilascio dei
relativi attestati di partecipazione, ivi compresa l’autorita’ od il
soggetto incaricato di rilasciarli; in caso di emergenza; in
situazioni di emergenza, come precisato in seguito, l’individuazione
del soggetto incaricato del rilascio degli attestati puo’ essere
effettuata successivamente;
l’eventuale autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti
dall’articolo 9, nei limiti temporali previsti dall’articolo 9, comma
1, mediante la quantificazione in giornate/uomo di presenza
autorizzate, richiamando l’attenzione sull’esigenza di utilizzare
l’apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet
del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;
l’eventuale autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti
dall’articolo 10, mediante la quantificazione di un apposito tetto di
spesa in relazione alle tipologie di spese di cui al comma 1 del
medesimo articolo o, previa specifica autorizzazione, di altre
tipologie di spesa preventivamente autorizzate ai sensi del comma 3,
lettera b, richiamando l’attenzione sull’esigenza di utilizzare
l’apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet
del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;
l’indicazione della struttura alla quale devono essere
indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro
dei volontari o delle organizzazioni di volontariato attivate,
precisando che tale informazione deve essere comunicata ai datori di
lavoro interessati.
L’attivazione che, in caso o in vista di situazioni di emergenza,
viene disposta anche nelle vie brevi ovvero priva di uno o piu’ degli
elementi suindicati, deve essere ratificata nel piu’ breve tempo
possibile con l’indicazione di quanto necessario per la corretta
gestione delle istruttorie conseguenti.
Ove necessario, e’ possibile procedere all’accreditamento ed al
rilascio dell’attestazione di partecipazione anche ai volontari che
non necessitano dell’applicazione dei benefici previsti ai sensi
dell’articolo 9.
2.1. Attivita’ formative ed addestrative.
Per quanto riguarda le attivita’ di pianificazione, di simulazione
di emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella
destinata ai cittadini l’attivazione delle organizzazioni e
l’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento, secondo quanto previsto dal comma 4
dell’articolo 9 medesimo, avviene sempre a cura del Dipartimento
della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e
nel limite delle risorse all’uopo disponibili. Per attivita’
formative ed addestrative promosse a livello locale, le Regioni
interessate possono concorrere con proprie risorse alla parziale
copertura dei costi preventivati.
Le organizzazioni iscritte nell’elenco centrale possono rivolgere
istanza direttamente al Dipartimento della Protezione Civile, secondo
le procedure vigenti (3) . Le sezioni locali e le articolazioni
territoriali delle organizzazioni iscritte nell’elenco centrale
possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive
strutture nazionali, informando contestualmente le strutture di
Protezione Civile della Regione di appartenenza. Il rispetto delle
procedure vigenti e, in particolare, l’obbligo di presentare la
relazione finale dell’attivita’ formativa o addestrativa, sara’
considerato come elemento di valutazione in caso di presentazione di
proposte per l’organizzazione di ulteriori attivita’ della medesima
natura.
Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali che intendano
promuovere attivita’ formative o addestrative a livello locale
possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive
Regioni, ovvero per il tramite degli Enti locali ove a cio’
espressamente delegati ai sensi della normativa regionale vigente.
Al fine di garantire una compiuta individuazione delle spese
ammissibili ed una omogenea quantificazione delle medesime, il
Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni stabiliscono
preventivamente, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie
procedure.
2.2. Attivita’ ed interventi in vista o in caso di emergenze o altri
eventi.
Per quanto riguarda le attivita’ di previsione, prevenzione e
soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo nazionale di cui
alla lettera c) del richiamato articolo 2, comma 1, della legge n.
225/1992, ivi compresi gli interventi all’estero, l’attivazione delle
organizzazioni iscritte nell’elenco centrale e di quelle iscritte
negli elenchi territoriali (queste ultime per il tramite delle
strutture di Protezione Civile delle Regioni e delle Province
Autonome) e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti
dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento
della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e
nel limite delle risorse all’uopo disponibili, ovvero, in caso di
eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nel
limite delle risorse finanziarie specificamente stanziate.
Per quanto riguarda le attivita’ di previsione, prevenzione e
soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo regionale o
locale di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo 2, comma
1, secondo quanto previsto dall’articolo 15 del Regolamento,
l’attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi
territoriali e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici
normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a
cura delle strutture di Protezione Civile delle Regioni
territorialmente competenti e con oneri a carico dei rispettivi
bilanci, nel limite delle risorse all’uopo stanziate, ovvero a carico
delle risorse che, a titolo di compartecipazione, il Dipartimento
della Protezione Civile potra’ trasferire, nell’ambito delle proprie
disponibilita’ di bilancio da quantificare sulla base delle
attivazioni effettivamente disposte negli anni precedenti.
2.2.1. Attivita’ ed interventi di rilievo nazionale o
internazionale
L’attivazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco centrale e
– per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni –
delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per
attivita’ ed interventi di rilievo nazionale o internazionale e’
disposta dal Dipartimento della Protezione Civile. Tale attivazione
puo’ essere disposta su autonoma iniziativa del Dipartimento della
Protezione Civile, ovvero su richiesta delle autorita’ regionali e
locali di Protezione Civile.
L’eventuale coinvolgimento in attivita’ di rilievo nazionale od
internazionale dei volontari appartenenti ai Corpi dei Vigili del
Fuoco Volontari dei Comuni e delle province Autonome di Trento e di
Bolzano, ad al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene per il
tramite della Regione competente, anche in riferimento a quanto
precisato al paragrafo precedente in relazione alle rispettive regole
di autonomia. L’eventuale applicazione dei benefici previsti dagli
articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
194/2001, con oneri a carico del Dipartimento della Protezione
Civile, avviene nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio alle
scopo destinate.
2.2.2. Attivita’ ed interventi di rilievo locale e regionale
L’attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi
territoriali per attivita’ ed interventi di rilievo locale e
regionale, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1,
del Regolamento e’ disposta dalla competente autorita’ locale o
regionale di Protezione Civile.
L’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento e’ disposta dalla Regione
territorialmente competente.
Qualora l’attivazione sia disposta da un’autorita’ locale di
Protezione Civile diversa dalla Regione (Prefettura, Provincia – ad
eccezione di Trento e di Bolzano -, Comune), nel rispetto
dell’ordinamento vigente nel territorio interessato, l’eventuale
richiesta di autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi
deve essere rivolta in via preventiva, anche per le vie brevi, alla
Regione territorialmente competente anche per consentire la
quantificazione dei relativi oneri ed assicurarne la disponibilita’.
La disciplina delle relative procedure e’ rimessa alle singole
Regioni.
2.3. Casi particolari – Specifiche tipologie di eventi di rilievo
regionale o locale
Sulla base dell’analisi delle questioni trattate negli ultimi anni
si ritiene opportuno fornire indicazioni specifiche relativamente a
due specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale:
eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito
territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con
possibili rischi per la pubblica e privata incolumita’ (eventi a
rilevante impatto locale);
attivita’ di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti
previsti dalla legge n. 225/1992 e in ambiente diverso da quello
montano o impervio.
In occasione di tali eventi, l’eventuale applicazione dei benefici
normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene
secondo le modalita’ indicate al precedente paragrafo 2.2.2.
2.3.1. Eventi a rilevante impatto locale
La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio
di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio
per la pubblica e privata incolumita’ in ragione dell’eccezionale
afflusso di persone ovvero della scarsita’ o insufficienza delle vie
di fuga possono richiedere l’attivazione, a livello comunale, del
piano di Protezione Civile, con l’attivazione di tutte o parte delle
funzioni di supporto in esso previste e l’istituzione temporanea del
Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze e’ consentito
ricorrere all’impiego delle organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti
ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero
altre attivita’ specifiche a supporto dell’ordinata gestione
dell’evento, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.
L’attivazione del piano comunale di Protezione Civile e
l’istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in
base al quale l’Amministrazione Comunale puo’ disporre l’attivazione
delle organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale ed afferenti
al proprio Comune nonche’, ove necessario, avanzare richiesta alla
Regione territorialmente competente per l’attivazione di altre
organizzazioni provenienti dall’ambito regionale e per
l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti
dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sara’
necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del
coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.
In considerazione della particolarita’ dell’attivita’ di cui
trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni
all’applicazione dell’articolo 9 ai soli casi strettamente necessari
per l’attivazione del piano di Protezione Civile comunale.
L’attivazione della pianificazione comunale non deve interferire
con le normali procedure previste da altre normative di settore in
relazione alle modalita’ di autorizzazione e svolgimento di eventi
pubblici.
Qualora l’evento sia promosso da soggetti diversi
dall’Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le
condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l’attivazione della
pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni
dell’area interessata e’ consentito, avendo tuttavia cura che i
soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti
dall’eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e
10 del Regolamento.
2.3.2. La ricerca di persone disperse
La ricerca di persone disperse in contesti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a), b) e c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
cosi’ come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100,
rientra direttamente tra le attivita’ di Protezione Civile. Tutte le
attivita’ connesse alla ricerca di persone disperse al di fuori dei
contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra
le attivita’ di Protezione Civile previste e disciplinate dalla legge
n. 225/1992.
La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o
impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del
territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano
esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed
attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), e’ specificamente
disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le
funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino
Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.
Le attivita’ di soccorso in ambiente acquatico che possono
qualificarsi come ricerca di persone disperse, sono da ricondurre
all’articolazione delle competenze normative vigenti, sia per quanto
riguarda l’ambiente marino, dove la responsabilita’ del coordinamento
degli interventi e’ attribuita al Corpo delle Capitanerie di Porto,
sia per quanto riguarda le acque interne, ove operano piu’ autorita’
diversamente articolate sul territorio nazionale. In quest’ultimo
caso, per l’eventuale ricerca conseguente al verificarsi di eventi
calamitosi di natura franosa o alluvionale, il coinvolgimento delle
organizzazioni di volontariato si colloca nel piu’ generale ambito
dell’intervento relativo alla specifica emergenza e dovra’
articolarsi con riferimento alle strutture e modalita’ di
coordinamento operativo stabilite nel caso specifico.
La ricerca di persone disperse in ambiente diverso da quello
montano, impervio o ipogeo, ovvero – con le specificazioni
suindicate, in ambiente acquatico, non risulta, al momento attuale,
oggetto di una specifica ed organica disciplina. In questo caso puo’
accadere che le autorita’ competenti possano richiedere il concorso
nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali di Protezione
Civile. Tale richiesta di concorso puo’ essere rivolta anche allo
scopo di mobilitare le organizzazioni di volontariato, con
particolare riferimento a quelle in possesso di unita’ cinofile
addestrate per la ricerca in superficie.
L’attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa
tipologia di attivita’ e’ quindi consentita a condizione che:
la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di
un’autorita’ competente (Amministrazione Comunale, Provincia,
Prefettura, Forze dell’Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco),
che si assumera’ la responsabilita’ del coordinamento di tutte le
attivita’, raccordandosi con la struttura di Protezione Civile
comunale, provinciale o regionale per le opportune direttive ed
indicazioni operative da fornire alle organizzazioni di volontariato
attivate; tra i compiti dell’autorita’ competente cosi’ individuata
rientra anche quello della ricognizione dei volontari presenti, del
rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini
dell’erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti
dati informativi predetti alla Regione competente;
la richiesta di concorso sia rivolta alla struttura di Protezione
Civile Comunale, Provinciale o Regionale territorialmente competente,
in ragione della gravita’ dell’esigenza, e solo in casi di estrema
urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel
territorio interessato; in tali casi, dovra’ comunque essere
tempestivamente informata la struttura di Protezione Civile della
Regione o Provincia Autonoma competente;
la struttura di Protezione Civile locale o regionale alla quale
e’ rivolta la richiesta si assuma l’onere di individuare ed attivare
le organizzazioni utili all’esigenza, rapportandosi con l’autorita’
richiedente per garantire il necessario supporto all’intervento.
In caso di urgenza la formalizzazione della richiesta di concorso
potra’ avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, ma si
dovra’ aver cura che l’individuazione dell’autorita’ responsabile
delle ricerche sia sufficientemente chiara fin dall’avvio degli
interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella
conduzione delle attivita’ di ricerca.
2.4. Disposizioni sulle procedure di istruttoria delle richieste di
rimborso in applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 194/2001
Entro il termine di 180 giorni previsto dal successivo paragrafo 3,
il Capo del Dipartimento della Protezione Civile adegua ai presenti
indirizzi operativi le disposizioni che regolano lo svolgimento delle
procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione
degli articolo 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
194/2001, abrogando contestualmente le disposizioni vigenti contenute
nella nota circolare prot. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004.
3. Entrata in vigore e aggiornamento
Le disposizioni contenute nei presenti indirizzi operativi entrano
in vigore decorsi 180 giorni dalla data della loro adozione,
consentendo in tal modo l’armonizzazione delle disposizioni regionali
in materia di volontariato di Protezione Civile ai principi in essi
contenuti. Entro il medesimo termine il Dipartimento della Protezione
Civile e le Regioni definiscono le procedure tecniche per l’effettiva
integrazione dei rispettivi elenchi, in attuazione di quanto previsto
dal paragrafo 1.4. Sono comunque fatte salve le competenze delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto
dallo Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.
L’applicazione dei presenti indirizzi e’ oggetto di valutazione
triennale, anche al fine dell’adozione di eventuali correttivi o
integrazioni.
Roma, 9 novembre 2012
Il Presidente: Monti
(1) I reati che possono comportare l’interdizione dai pubblici uffici
sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2066,
n. 152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla
criminalita’ organizzata; i reati contro il patrimonio dello
Stato; i reati contro la personalita’ dello Stato o contro
l’ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione;
i delitti non colposi contro le persone.
(2) I reati che possono comportare l’interdizione dai pubblici uffici
sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2066,
n. 152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla
criminalita’ organizzata; i reati contro il patrimonio dello
Stato; i reati contro la personalita’ dello Stato o contro
l’ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione;
i delitti non colposi contro le persone.
(3) Attualmente la circolare vigente e’ stata adottata in data 2
agosto 2011, prot. n. DPC/VOL/46576, ed e’ consultabile sul sito
del Dipartimento della Protezione Civile nella sezione dedicata
al Volontariato.
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 121